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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione

Diritto della concorrenza UE / Intese e restrizioni della concorrenza per oggetto / effetto – L’Avvocato Generale Bobek fornisce un’utile indicazione circa i criteri per la qualificazione delle intese

Il 5 settembre 2019 l’Avvocato Generale Bobek (AG), con riferimento ad un rinvio pregiudiziale proposto alla Corte di Giustizia dell’UE (CdG) dalla Corte suprema ungherese, ha presentato le proprie conclusioni in merito all’interpretazione dell’articolo 101(1) TFUE. In particolare, la domanda pregiudiziale concerne un’intesa per la fissazione di una commissione interbancaria multilaterale uniforme (MIF) ed, in particolare, se quest’ultima dovesse essere considerata una restrizione per oggetto.L’AG ha chiarito che tale valutazione spetta al giudice del rinvio e, oltre ad affrontare alcune questioni collegate, ha fornito i criteri che tale giudice (e le autorità della concorrenza in generale) devono applicare nell’operare la qualificazione di una fattispecie come restrittiva della concorrenza per oggetto e/o per effetto. 

L’AG ha ribadito il principio di base ai sensi del quale una medesima condotta può integrare al contempo una restrizione della concorrenza per oggetto e per effetto e che tra le due qualificazioni non vi è una differenziazione sostanziale, precisando che tale dicotomia oggetto/effetto “…è nel complesso un meccanismo procedurale inteso a guidare l’autorità garante della concorrenza nell’analisi da effettuare ai sensi dell’articolo 101 […].L’autorità non è tenuta a effettuare un’analisi completa degli effetti di un accordo, che sovente richiede più tempo e maggiori risorse, quando ritiene e dimostra che l’accordo è anticoncorrenziale per oggetto…”.

Ciò posto, l’AG ripercorre le due fasi dell’analisi necessaria per qualificare un accordo come anticoncorrenziale per l'oggetto.

La prima fase attiene alla valutazione del contenuto dell’accordo e dei suoi obiettivi. Tale valutazione è volta a verificare se l’accordo in esame sia riconducibile ad una categoria di accordi che, alla luce dell’esperienza, abbiano un carattere dannoso “…comunemente accettato e rilevabile…”. In particolare, si precisa che per ‘esperienza’ deve intendersi “…ciò che emerge tradizionalmente dall’analisi economica, così come è stata confermata dalle autorità competenti sulla concorrenza, corroborata, eventualmente, dalla giurisprudenza…”.

La seconda fase, invece, è volta a confermare che la valutazione dell’accordo effettuata da un punto di vista astratto nella prima fase non sia smentita da considerazioni relative al contesto economico e giuridico nel quale si colloca l’accordo. In particolare, sarà necessario prendere in esame la natura dei beni o servizi interessati e le reali condizioni del funzionamento e della struttura dei mercati in questione. Inoltre, seppur non costituisca un elemento necessario ai fini della qualificazione delle condotte come restrittive per oggetto, l’AG chiarisce che anche l’intenzione delle parti può essere presa in esame ove opportuno.

L’AG riconosce che non è possibile tracciare astrattamente e a priori una distinzione netta tra tale accertamento e l’analisi volta a verificare l’esistenza di una restrizione per effetto in quanto ciò dipende delle circostanze del caso concreto. Ciò che differenzia le due analisi non è, secondo l’AG, la loro natura ma il grado di approfondimento. Pertanto, il contenuto dell’accertamento effettuato in questa fase dovrà essere quello di una ‘verifica di base della realtà’ la quale verifichi che “…il mercato o i mercati interessati e l’accordo in parola non presentino caratteristiche speciali suscettibili di indicare che il caso in questione potrebbe costituire un’eccezione alla regola fondata sull’esperienza…”.

Ove l’accertamento del contesto giuridico ed economico oggetto della seconda fase non conduca a conclusioni univoche in quanto l’accordo potrebbe essere produttivo di effetti ambivalenti sul mercato, l’autorità, ai fini di verificare il potenziale dannoso per la concorrenza dell’accordo in questione, sarà tenuta ad operare un’analisi degli effetti concreti.

Quest’ultima analisi dovrà confrontare “…la struttura concorrenziale del mercato determinata dall’accordo in esame con la struttura concorrenziale che sarebbe prevalsa in sua assenza [senza] limitarsi alla mera idoneità dell’accordo a incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato rilevante, ma accerta[ndo] se gli effetti netti dell’accordo sul mercato sono positivi o negativi…”.

Le conclusioni dell’AG Bobek forniscono una utile ricostruzione della giurisprudenza in materia di restrizioni per oggetto/effetto, presentando anche il merito di ricondurre a unità un quadro di pronunce – in apparenza – non sempre coerenti tra loro. Più nello specifico, appaiono interessanti i chiarimenti forniti ad es. (i) sulla natura “quantitativa” delle differenze fra le due nozioni, (ii) sul rapporto fra analisi ‘testuale’ e ‘contestuale’ nell’ambito della valutazione dell’oggetto, (iii) sul ruolo e sulla collocazione dell’analisi controfattuale. Resta da vedere se la CdG confermerà in toto le conclusioni dell’AG, così stabilendo un nuovo punto di partenza per l’elaborazione giurisprudenziale relativa alla qualificazione di una condotta come restrizione per oggetto e/o per effetto.



Roberta Laghi
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Concorrenza e regolamenti di esenzione – La Commissione Europea indice una consultazione relativa alle c.d. Block Exemption Regulations 

La Commissione Europea (Commissione) ha indetto una consultazione per individuare il miglior corso d’azione con rispetto alla ormai non più troppo lontana scadenza, prevista per il 31 dicembre 2022, dei regolamenti di esenzione di blocco n. 1217/2010 e 1218/2010 relativi ad accordi di cooperazione orizzontale rispettivamente di ricerca e sviluppo e di specializzazione (insieme, le Block Exemption Regulations, o i Regolamenti). Come noto, questi Regolamenti, nell’ambito dell’applicazione generale dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), prevedono casi generali (invece che legati all’analisi della singola fattispecie) di applicazione del comma 3 del medesimo articolo, ossia della c.d. eccezione di efficienza dal divieto per le intese restrittive idonee a determinare vantaggi produttivi/distributivi o di progresso tecnico o economico (purché gli stessi si riflettano a vantaggio dei consumatori, senza eliminare in modo sostanziale la concorrenza e siano realizzati attraverso restrizioni indispensabili a tali fini).
Per mezzo di detta consultazione, la Commissione intende raccogliere informazioni utili a decidere se prorogare i Regolamenti nella loro forma corrente, modificarli, ovvero lasciarne spirare il termine senza che siano rinnovati, congiuntamente valutando le Linee Guida che accompagnano le Block Exemption Regulations.

Ai fini della consultazione, la Commissione ha individuato cinque criteri valutativi: (i) rilevanza dei Regolamenti rispetto alle condizioni odierne dei mercati; (ii) efficacia delle norme attuali dei Regolamenti; (iii) efficienza rispetto alla capacità di ridurre i costi per le imprese e per le autorità della concorrenza nell’assicurare la compliance con le norme applicabili; (iv) coerenza dei Regolamenti con gli ultimi sviluppi delle politiche della Commissione; nonché (v) valore aggiunto dei Regolamenti nel contribuire ad assicurare una coerente applicazione dell’articolo 101 del TFUE dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dai giudici degli Stati Membri.

La consultazione si concluderà il 03 ottobre 2019.

Riccardo Fadiga
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Diritto della concorrenza Italia / Concentrazioni e settore del broadcasting digitale – L’Autorità avvia una c.d. fase 2 sulla proposta acquisizione del controllo esclusivo del fornitore di servizi di broadcasting Persidera da parte della società F2i, già controllante della tower company EI Towers

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio approfondito (c.d. “Fase 2”) avente a oggetto la verifica della compatibilità con le norme antitrust della proposta di acquisizione da parte di F2i S.G.R. S.p.A. (F2i) del controllo esclusivo della società Persidera S.p.A. (Persidera) e della sua controllata TIMB2 S.r.l. (TIMB2) (l’Operazione).

Persidera è un operatore di rete che eroga servizi di broadcasting digitale ai fornitori di servizi mediatici del digitale terrestre (i.e. trasporto e diffusione dei segnali televisivi sul digitale terrestre mediante la rete di Persidera). F2i è una società di gestione del risparmio attiva nella gestione di fondi di investimento mobiliari specializzati nel settore delle infrastrutture, che controlla, inter alia, EI Towers S.p.A. (EIT), una società attiva nel settore delle infrastrutture di rete e dei servizi integrati per le comunicazioni elettroniche. Il controllo di EIT era precedentemente detenuto indirettamente da Mediaset S.p.A. (Mediaset) che ha mantenuto una partecipazione del 40% in EIT e il potere di esprimere alcune prerogative, tra cui in particolare diritti di veto su operazioni che riguardano le parti correlate. Mediaset controlla inoltre indirettamente Elettronica Industriale S.p.A. (EI), titolare dei diritti d’uso di 5 frequenze televisive terrestri e gestisce in modalità full service ulteriori 2 frequenze televisive e concorrente di Persidera nella fornitura di servizi di broadcasting digitale.

A seguito dell’Operazione, il complesso aziendale Persidera-TIMB2 sarebbe suddiviso in due società, venendo conferito il complesso aziendale della rete indirettamente in EIT e le attività immateriali nel controllo diretto di F2i.

L’AGCM ha individuato i mercati rilevanti a due livelli della filiera: “a monte”, il mercato dell’ospitalità di impianti di diffusione dei segnali televisivi (c.d. tower business), la cui domanda è soddisfatta dalle c.d. tower companies, quali EIT, che dispongono delle infrastrutture per l’attività c.d. di hosting; “a valle”, quello dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri in tecnica digitale (c.d. broadcasting digitale), avente per oggetto la messa a disposizione di capacità trasmissiva in DTT ai fornitori di contenuti audiovisivi (impianti e frequenze).

L’AGCM ha individuato diverse aree in relazione alle quali ha manifestato la propria preoccupazione relativamente agli effetti che l’operazione potrebbe determinare: (i) in primo luogo ha sottolineato il rischio dell’eliminazione di un vincolo concorrenziale per EIT, rappresentato da Persidera, nella misura in cui le due società sono attualmente concorrenti diretti nell’erogazione di servizi di c.d. full service; (ii) ha quindi evidenziato possibili effetti preclusivi nei confronti degli operatori di rete concorrenti di Persidera, che potrebbero manifestarsi sia qualora EIT adottasse strategie di c.d. foreclosure, per esempio negando l’accesso alle torri o imponendo tariffe discriminatorie agli operatori concorrenti, sia qualora EIT adottasse una politica di compressione dei margini (c.d. margin squeeze) tali da rendere non profittevole l’erogazione del servizio full service per un operatore di rete non verticalmente integrato. Ulteriori possibili profili di criticità riguarderebbero (iii) gli effetti preclusivi potenzialmente scaturenti dal reindirizzamento dell’intera (o di larga parte della) domanda di Persidera direttamente verso EIT, alla luce del fatto che Persidera rappresenta di gran lunga il maggiore acquirente di servizi di ospitalità esistente sul mercato; nonché, da ultimo, (iv) effetti negativi relativi al potenziale coordinamento attraverso la presenza della partecipazione di minoranza del gruppo Mediaset in EIT.Infatti, il conferimento del complesso aziendale di rete in EIT implicherebbe che quest’ultima – rispetto a cui Mediaset mantiene i suddetti diritti di veto – influirà nella gestione di tutti gli aspetti tecnici della rete di Persidera. Inoltre, il contatto tra le diverse società potrebbe facilitare il coordinamento sui prezzi praticati ai clienti editori attraverso la condivisione di informazioni con Mediaset, che vi accederebbe in ragione della propria partecipazione. 
L’istruttoria sull’operazione in discorso è, per giunta, condotta in un momento di profondo rinnovamento del mercato, dovuto al reframing delle frequenze che saranno dedicate alla nuova rete 5G, che pertanto comporterà una compressione/redistribuzione delle frequenze disponibili agli operatori di rete. Risulterà pertanto interessante seguire gli sviluppi della fase istruttoria appena avviata che potrebbe avere un importante impatto sull’intera filiera del broadcasting digitale, soprattutto alla luce del carattere profondamente in evoluzione di questo mercato.

Riccardo Fadiga
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