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Newsletter

Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione

Tutela del consumatore/Pratiche commerciali scorrette e e-commerce – Sanzioni per oltre 500.000 euro dall’AGCM a Tiger Shop, Tecnotrade e Plazalo

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Autorità) torna ad analizzare il settore dell’e-commerce. L’ultima sanzione è stata resa nota dall’Autorità il 23 ottobre 2019: 515mila euro la multa comminata a tre operatori online per pratiche commerciali scorrette.

Le società coinvolte operano nella vendita online di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti attraverso i rispettivi siti aziendali. Si tratta di Tecnotrade S.r.l.s. (www.tecnotradeshop.it.), la quale ha ricevuto una sanzione di 65.000 euro; HP Group S.r.l.  (www.plazalo.com), con una sanzione di 200.000 euro; e infine Tiger Group S.r.l. (https://www.tigershop.it), alla quale è stata inflitta una sanzione pari a 250.000 euro.
Le condotte che hanno motivato i provvedimenti sanzionatori, pur con le dovute differenze, possono essere così riassunte:

• utilizzo del canale della vendita online per proporre prodotti non effettivamente disponibili;
• omissioni degli obblighi informativi precontrattuali, gravanti sul professionista nel caso di contratti negoziati a distanza;
• mancata consegna della merce comprata;
• mancata restituzione del corrispettivo versato dal consumatore a fronte della risoluzione del contratto e/o dell’esercizio del diritto di recesso.

Le condotte delle tre società, così ricostruite dall’AGCM, costituiscono pratiche commerciali scorrette, in quanto idonee ad indurre il potenziale acquirente ad una scelta commerciale che altrimenti non avrebbe mai preso. In particolare, esse sono state qualificate (non come ingannevoli, bensì) “aggressive”, e ciò principalmente in ragione della marcata posizione di debolezza in cui si trovano i consumatori, aggravata delle asimmetrie informative che caratterizzano lo strumento utilizzato per la conclusione del contratto di acquisto, ossia quello online. Inoltre, non si può negare che alcune delle pratiche contestate, quantomeno prima facie, sembrano fuoriuscire dall’alveo di esclusiva rilevanza del diritto dei consumatori per rientrare altresì nel campo di applicazione del diritto penale.

Il comparto dell’e-commerce, infatti, è caratterizzato – ad avviso dell’AGCM – da una forte spersonalizzazione del rapporto d’acquisto. Una tale dinamica indebolisce di fatto il consumatore acquirente che spesso si trova a subire danni economici non indifferenti.

Come comunicato dall’Autorità nel comunicato stampa , il suo intervento “…si inquadra in un filone più ampio volto ad assicurare il corretto ed equilibrato sviluppo dell’e-commerce, anche attraverso la repressione dei fenomeni più gravi quali la mancata consegna della merce ordinata e regolarmente pagata dai consumatori, l’ostacolo al rimborso e la divulgazione di informazioni fuorvianti in merito al reale stato degli ordini di acquisto…”.

Sulla stessa linea, proprio ad inizio mese, l’AGCM ha avviato tre nuovi procedimenti di indagine nei confronti delle società Girada, Shoppati e Zuami contestando loro la mancata ottemperanza ai provvedimenti del 10 aprile 2019 con i quali gli stessi “professionisti” erano già stati sanzionati.

Vista la forte crescita che caratterizza questo settore, appare probabile che l’Autorità non si fermerà qui ma, anzi, intensificherà i controlli nei confronti delle imprese che svolgono attività di e-commerce, anche in ragione delle numerose segnalazioni di utenti e associazioni di consumatori.

Filomena Crispino
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Pratiche commerciali scorrette e agenzie di viaggio online – L’AGCM ha accettato gli impegni presentati da Expedia

Con la decisione del 18 settembre 2019 (la Decisione) l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso senza accertare alcuna infrazione il procedimento che era stato avviato il 20 novembre 2018 nei confronti di alcune società del gruppo Expedia (Expedia o Professionista) con lo scopo di accertare la violazione di alcune disposizioni del Codice del Consumo, per lo più relative a condotte e omissioni ingannevoli, nonché a pratiche commerciali aggressive, in seguito all’accettazione degli impegni presentati dal Professionista.

Le condotte contestate ad Expedia, nota agenzia di viaggi online che opera attraverso una piattaforma costituita dal sito web e da una app, concernevano le modalità di presentazione dei servizi offerti dal Professionista che, ad avviso dell’AGCM, apparivano prima facie in grado di impedire al consumatore di “…determinarsi all’acquisto nella piena consapevolezza di elementi rilevanti ai fini della propria scelta…”. In particolare, le condotte riguardavano:

1. la presentazione dei risultati della ricerca di alloggi che mostrerebbero un “prezzo” non comprensivo di tutti gli oneri inevitabili determinabili ex ante;
2. la classificazione dei risultati basati sul criterio del “prezzo” che in realtà non rifletterebbe in modo accurato il costo dell’alloggio;
3. la classificazione dei risultati di ricerca rispetto a cui i consumatori non verrebbero informati dell’impatto delle commissioni pagate da una struttura a Expedia sul posizionamento della stessa nel c.d. ranking di default;
4. la presentazione come sconto del mero confronto di prezzi praticati in diverse circostanze;
5. i c.d. claim di scarsità attraverso l’uso di affermazioni generiche su quante persone stanno guardando la stessa camera o quante camere sono state prenotate nelle ultime 24 ore etc.;
6. l’omissione di informazioni sui costi impliciti della procedura di pre-autorizzazione per le prenotazioni pubblicizzate come non richiedenti alcun pagamento anticipato;
7. l’omissione di informazioni circa il ruolo di Expedia nel fornire assistenza post-vendita ai consumatori.

Al fine di eliminare le preoccupazioni consumeristiche sopra riassunte, gli impegni presentati da Expedia hanno un’ampia portata e prevedono che:

a) in relazione alle condotte nn. 1–2, siano mostrati i prezzi per gli alloggi comprensivi di tutti i ‘costi inevitabili’. Tali prezzi totali includeranno anche l’equivalente in euro di supplementi espressi in valuta straniera e saranno comunque indicati accanto alle formulazioni che prospettino un prezzo ‘scomposto’. I risultati della ricerca, se ‘filtrati’ per prezzo, saranno ordinati sulla base del prezzo totale;
b) in relazione alla condotta n. 3, il Professionista inserirà un testo statico, con il seguente contenuto: “Il compenso che ci viene pagato influenza il posizionamento delle strutture”, seguito da un ‘pulsante’ informazioni che rimanda ad una pagina contenente “ulteriori dettagli informativi sul meccanismo di funzionamento del ranking di default e sui fattori presi in considerazione per la sua elaborazione …”;
c) in relazione alla condotta n. 4, Expedia si è impegnata ad eliminare ogni riferimento al prezzo “barrato” calcolato sul periodo di 30 giorni (che implica un confronto tra prezzi relativi a circostanze diverse), mentre con riguardo alle tariffe standard barrate (ossia il prezzo standard per una camera caricata sul sistema di Expedia dalle strutture ricettive), il Professionista chiarirà che “…[q]uesto prezzo è basato sulla tariffa generalmente applicabile fornita dalla struttura per questa camera e per queste date…” e si impegna a predisporre un meccanismo per la verifica della genuinità della tariffa standard indicata dalle strutture attraverso procedure periodiche di audit;
d) in relazione alla condotta n. 5, i c.d. claim di scarsità saranno sostituiti da un messaggio dal seguente tenore: “…per le tue date, abbiamo solamente x sul nostro sito ad euro y…”, riferito a camere che riflettono i criteri di ricerca inseriti dall’utente e che sono disponibili al prezzo indicato;
e) in relazione alla condotta n. 6, il Professionista inserirà appositi messaggi (tanto nelle schermate relative alla fase di pagamento che a integrazione delle Condizioni generali di contratto) i quali informeranno il consumatore che la pre-autorizzazione del pagamento con carta può comportare l’indisponibilità per l’utente delle relative somme;
f) in relazione alla condotta n. 7, Expedia metterà a disposizione dell’utente, sotto la voce ‘Contattaci’, un numero di telefono italiano, un indirizzo e-mail italiano (o un form elettronico) e un indirizzo di posta italiano, precisando che potranno essere utilizzati per la presentazione di reclami che il Professionista si impegna a riscontrare in tempi ragionevoli e non oltre tre mesi. Sempre con riguardo ai servizi post-vendita Expedia si è impegnata ad attuare un meccanismo volto a verificare la correttezza delle informazioni fornite dalle strutture e a fornire delle precisazioni relative al proprio ruolo.

Con la Decisione l’AGCM ha dunque accettato e reso obbligatori gli impegni presentati dal Professionista, ritenendoli sufficienti a superare i profili di scorrettezza riscontrati in sede di avvio del procedimento. Gli impegni presentati da Expedia sono stati attuati dal Professionista a partire dal 1° settembre 2019.

Un aspetto interessante di questo caso è rappresentato dal fatto che alcune delle condotte oggetto di contestazione potrebbero aver avuto anche delle implicazioni a carattere concorrenziale, stante la prossimità tra la tutela dei consumatori e quella antitrust in relazione alle piattaforme digitali multi-versante. L’AGCM ha invero già chiarito nel contesto dell’indagine conoscitiva sui Big Data (IC 53) che alcuni problemi tipici di questi attori del settore digitale, più che con gli strumenti previsti dalle regole di concorrenza possono essere affrontati con quelli tipici della tutela consumeristica.

Roberta Laghi
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Energy/Regolamentazione e energia elettrica – La Corte di Giustizia stabilisce che gli Stati non possono indicare criteri diversi rispetto a quelli stabiliti dalle norme europee per l’identificazione di un sistema di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (la Corte) con la sentenza del 17 ottobre scorso ha deciso sulla domanda di rinvio pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria, o l’AS) ed avente ad oggetto la verifica della possibilità per la normativa nazionale di introdurre criteri diversi da quelli previsti dalla direttiva 2009/72/CE (la Direttiva) per la qualificazione di un impianto come appartenente al sistema per la distribuzione dell’energia elettrica piuttosto che al sistema per la trasmissione di energia elettrica.

All’origine della vicenda, la società BMF Port Burgas EAD (BMF) aveva stipulato un accordo per servizi di rete con la Elektrorazpredelenie Yug EAD (ER Yug) ai sensi del quale quest’ultima forniva alla prima i servizi di accesso al sistema di distribuzione di energia elettrica, rispetto a cui ER Yug deteneva una licenza (concessione) esclusiva per il territorio in cui si trovano gli stabilimenti di BMF. Peraltro, BMF, avendo i propri stabilimenti direttamente connessi alla linea elettrica di media tensione tramite la sottostazione elettrica di conversione di proprietà del gestore del sistema di trasmissione, i.e. Elektroenergien sistemen operator EAD (ESO), riteneva di essere connessa al sistema di trasmissione e, dunque, aveva cessato i pagamenti al distributore ER Yug. L’autorità regolamentare Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) aveva avallato questa situazione e intimato a ER Yug di sospendere la fatturazione nei confronti di BMF. Tuttavia ER Yug, non d’accordo, ha impugnato questa decisione, ritenendo che solo il valore della tensione potesse essere considerato l’elemento determinante per distinguere un sistema di trasmissione (tensione altissima e alta) da uno di distribuzione (tensione alta, media, e bassa). Ciò in contrasto con la Zakon za energetikata (legge sull’energia, ZE) che prevede che un impianto risulti di distribuzione se di proprietà di un distributore di energia. Infatti, se secondo la lettera della ZE una sottostazione elettrica come quella in discorso potrebbe risultare parte del sistema di trasmissione di energia perché non appartiene al distributore concessionario, secondo ER Yug, in ottemperanza alle norme europee, tale centralina costituirebbe parte del sistema di distribuzione.

La Corte ha dato risalto all’intento della Direttiva di realizzare un mercato dei servizi aperto. In questo senso, la distinzione tra sistema di trasmissione e di distribuzione è fondamentale, poiché per giungere al completamento del mercato interno dell’energia elettrica, la Direttiva impone la separazione giuridica e funzionale di tali sistemi, assoggettandoli a regole distinte: il requisito, imposto dal diritto nazionale, della proprietà del sistema di distribuzione, non può pregiudicare la realizzazione dell’obiettivo comunitario di realizzare un mercato dell’energia elettrica aperto e concorrenziale.

Di conseguenza, la Corte ha stabilito che una norma nazionale, che definisce le nozioni di sistema di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica sulla base di criteri diversi o ulteriori rispetto a quelli prospettati dalla Direttiva, è incompatibile con quest’ultima.

Riccardo Fadiga
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