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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione

Tutela del consumatore Italia / Pratiche commerciali scorrette e mercato della pasta – Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente il ricorso presentato da IND.AL.CO.

Con la sentenza n. 1053/2020, il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto parzialmente l’appello di Industria Alimentare Colativa – IND.AL.CO. S.p.A. (IND.AL.CO.) avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR Lazio). Il TAR Lazio aveva confermato la sanzione di 40.000 euro irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o l’Autorità) per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

Più nello specifico, la violazione posta in essere da IND.AL.CO. era consistita nella promozione di formati di pasta della linea ‘Su Colavita’ – via Internet e sulle confezioni dei prodotti nonché attraverso cartellonistica e volantini pubblicitari – mediante l’utilizzo di claim che li presentavano come alimenti in grado di contribuire a ridurre il colesterolo e a contenere la glicemia nonché a regolarizzare il funzionamento intestinale e facilitare il raggiungimento del senso di sazietà (con significativi vantaggi per il controllo del peso corporeo), in base allo specifico contenuto di betaglucani dei prodotti medesimi.

In maniera opposta alla valutazione del TAR Lazio, il CdS ha ritenuto legittime le indicazioni di IND.AL.CO relative ai benefici dei prodotti in parola su colesterolo e glicemia. Più precisamente, il CdS ha ritenuto non ingannevoli claim come, ad esempio, “… 100 g di prodotto apportano un quantitativo di 2,3 g. di Betaglucani […] 80 g. di prodotto apportano un quantitativo di 1,8 g di betaglucani …” e “una porzione di SuColavita (80 g) fornisce all’organismo più della metà della razione giornaliera utile a tenere sotto controllo il colesterolo”. Secondo la ricostruzione del giudice, infatti, il consumatore avrebbe potuto comprendere in modo chiaro e univoco (anche alla luce delle modalità di visualizzazione grafica) che, al fine di ottenere l’effetto benefico, avrebbe dovuto consumare una quantità di prodotto superiore a 80 g. giornalieri.

Non meritevoli di accoglimento, invece, sono state ritenute le censure dedotte avverso i claim relativi ai vantaggi dei prodotti in relazione al controllo del peso corporeo. Secondo il CdS, infatti, i relativi messaggi pubblicitari avrebbero veicolato contenuti salutistici non rispondenti alle qualità dei prodotti pubblicizzati. Non era stato, infatti, possibile appurare in alcun modo né una relazione causa-effetto tra il consumo di betaglucani da avena/orzo e un sostanziale aumento del senso di sazietà che conduca a una riduzione della quantità di calorie ingerite e, quindi, alla riduzione del peso corporeo, né un’incidenza benefica sulla funzione digestiva.

Posto quanto sopra, il CdS ha annullato in parte il provvedimento impugnato e ha ridotto l’ammontare della sanzione pecuniaria amministrativa a 20.000 euro.

La pronuncia in questione si inserisce in una prassi giurisprudenziale consolidata secondo cui la presentazione chiara e fondata su basi scientificamente dimostrabili delle virtù di un prodotto è ammissibile, laddove affermazioni prive di un solido e dimostrabile legame causa-effetto circa le proprietà vantate sono contrarie alle norme poste a tutela dei consumatori. Una regola di condotta che tutte le imprese che commercializzano beni di consumo debbono ormai tenere ben presente nel predisporre le proprie strategie di marketing.

Mila Filomena Crispino
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Energy / Regolamentazione e infrastrutture per il trasporto e la distribuzione del gas – L’ARERA avvia la consultazione in tema di innovazione nel settore del gas naturale

Con il documento pubblicato lo scorso 11 febbraio, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA o l’Autorità) – all’interno della cornice dettata dalla politica ‘green’ fortemente voluta non solo dalla Commissione europea ma anche dal governo italiano (il quale intende completare la totale decarbonizzazione – o ‘phase out’ – del settore energetico nazionale entro il 2025) – ha esposto in dettaglio i criteri generali nonché le principali linee d’intervento che intende adottare nello sviluppo di progetti ‘pilota’ volti a garantire l’ottimizzazione della gestione, nonché l’uso innovativo delle infrastrutture – di trasporto o di distribuzione – del gas naturale esistenti. La volontà dell’Autorità è quella di contribuire attivamente al rispetto del summenzionato obbiettivo di una completa decarbonizzazione dell’economia energetica entro il 2025.

Il fine ultimo del documento in oggetto – il quale fa seguito ai documenti per la consultazione n. 420/2018/R/gas, per il trasporto del gas naturale, e n. 170/2019/R/gas, relativo invece alla distribuzione del gas naturale, e si pone in continuità rispetto al Quadro strategico 2019-2021, – è quello di avviare la consultazione pubblica (che scadrà il 31 marzo 2020) al fine di permettere all’Autorità stessa di meglio comprendere non solo le osservazioni, ma anche le proposte concrete dei soggetti del mercato interessati ad un futuro sviluppo nel settore del gas naturale in Italia. Gli obiettivi principali, invece, che l’Autorità intende raggiungere tramite le proposte sperimentali contenute nella presente consultazione sono: in primis, un reale ed efficace contributo al conseguimento dei target ambientali (comunitari e nazionali) nel medio e lungo periodo concernenti il settore energetico. Per far ciò, l’ARERA infatti vuole individuare le soluzioni innovative con più elevate chances di successo in termini non solo di efficacia ma anche di efficienza, replicabilità e costi; e in secundis, fornire un reale supporto tecnologico, gestionale e normativo (compreso il regolamentare) volto al pieno sostegno dell’operatività delle soluzioni di cui al punto precedente.

Con il presente documento, l’ARERA ha quindi ritenuto preferibile abbandonare l’impostazione atomistica e frammentaria costituita dalla presenza delle due suindicate consultazioni e le ha, perciò, fatte convergere in un’unica azione di supporto all’innovazione relativa ai due settori del trasporto e della distribuzione del gas. In particolare, l’ARERA ha prospettato il possibile avvio di iniziative volte a garantire la sperimentazione di soluzioni innovative: (i) nella produzione e immissione nella rete di trasporto di gas prodotto tramite l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile; (ii) nel c.d. ‘power to gas’ (P2G) (ossia il processo di trasformazione dell’energia elettrica in un diverso vettore energetico allo stato gassoso, tramite il processo di elettrolisi) e ‘power to hydrogen’ (qualora la trasformazione dell’energia elettrica propria del P2G produca idrogeno) quale fonte energetica. Sul punto si sottolinea che la tecnologia P2G risulta di particolare interesse se utilizzata in combinazione con la produzione di surplus di energia elettrica da fonti intermittenti e si sta sviluppando rapidamente; e (iii) utilizzi innovativi della rete di trasporto di gas esistente in Italia.

Tramite la pubblicazione del presente documento l’Autorità ha inteso, inoltre, illustrare possibili future iniziative d’interesse per quanto riguarda tre ambiti distinti, ossia: (i) l’immissione di biometano (o, comunque, più in generale di gas ‘rinnovabile’) nelle reti di distribuzione; (ii) l’utilizzo delle reti di distribuzione del gas naturale quale strumento tramite cui ottimizzare lo sfruttamento delle risorse rinnovabili (tenendo conto della prospettiva di un possibile sviluppo di soluzioni energetiche che mirano ad una convergenza tra i settori del gas e dell’elettrico); ed infine (iii) la riduzione delle emissioni di metano (tramite un intervento mirato alle reti di distribuzione). Oltre a quanto stabilito nei suindicati documenti, l’ARERA vuole proporre lo sviluppo di ulteriori progetti come la costituzione di reti bi-direzionali e l’utilizzo di reti in funzione di accumulo.

Tenendo in considerazione il contesto attuale caratterizzato – come detto in precedenza – da una decisa transizione energetica, la quale comporta un livello di incertezza superiore rispetto al passato in cui devono collocarsi gli investimenti necessari, l’Autorità ritiene necessario promuovere le potenzialità (e gli eventuali limiti) relative allo sviluppo di tecnologie innovative per la diffusione ed integrazione dei cc.dd. ‘gas rinnovabili’ (come ad esempio, il biometano, altri gas cc.dd. carbon neutral o carbon negative e i gas sintetici, compreso l’idrogeno) nelle reti esistenti, nonché delle nuove tecniche e prassi gestionali in grado di favorire l’ambiente anche tramite il lancio di innovativi progetti pilota (come ad esempio la digitalizzazione delle reti e dei processi aziendali). A tal proposito, infatti, un interessante ambito di sperimentazione – come sostenuto dall’ARERA – è rappresentato dalla sfida alla riduzione delle emissioni di gas metano durante il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio dello stesso. In aggiunta, l’Autorità intende anche valutare il potenziale relativo alle tecnologie cc.dd. ‘Carbon Capture and Storage’ e ‘Carbon Capture and Use’, le quali permettono l’utilizzo del gas naturale di origine fossile ottenendo al contempo elevati standard ambientali. L’ARERA, inoltre, valuta la possibilità di attuare deroghe (di natura temporanea) o sospensioni di disposizioni regolatorie che risultino d’ostacolo all’adozione delle suddette nuove tecnologie, di nuovi modelli di business o di soluzioni efficienti.

I soggetti interessati hanno fino al 31 marzo 2020 per far pervenire all’ARERA le loro idee e proposte. Sarà, pertanto, interessante valutare quali idee interessanti ed innovative saranno portate all’attenzione dell’Autorità e avranno, perciò, il potenziale per influenzare il futuro mercato della trasmissione e distribuzione del gas naturale.

Luca Feltrin
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Legal News / Rimedi comportamentali – L’autorità della concorrenza francese pubblica un ampio studio retrospettivo e indica la strada da seguire nell’utilizzo dei rimedi comportamentali

Lo scorso 17 gennaio, l’Autorité de la concurrence francese (l’Autorità) ha pubblicato uno studio avente il duplice scopo di svolgere una ricognizione della propria prassi in tema si rimedi comportamentali e di rivedere il ruolo affidato a tali strumenti sia nel contesto del controllo delle concentrazioni, sia nella repressione delle pratiche anticoncorrenziali (lo Studio).

Lo Studio si inserisce nel dibattito internazionale sui rimedi comportamentali, il quale ruota attorno due temi principali: (i) l’efficacia dei rimedi comportamentali e, in particolare, le difficoltà connesse al loro monitoraggio; e (ii) la legittimità del ricorso ai rimedi comportamentali da parte delle autorità della concorrenza e il rischio che l’uso troppo frequente di tali strumenti possa condurre le autorità a svolgere di fatto funzioni di tipo regolatorio. In tale dibattito, si collocano, da un lato, l’approccio che ha caratterizzato la prassi della Commissione europea e delle autorità antitrust statunitensi, secondo cui il ricorso ai rimedi comportamentali è giustificato soltanto in casi eccezionali. Dall’altro lato, l’autorità francese dimostra di aver fatto un uso significativo dei rimedi comportamentali, cogliendo le opportunità in termini di rispetto del principio di proporzionalità e flessibilità connessi al loro utilizzo.

Nel contesto del controllo delle concentrazioni, l’Autorità ha fatto ricorso a rimedi (i) comportamentali, (ii) strutturali, (iii) e misti. In particolare, tra il marzo 2009 e il dicembre 2018, nel 36% delle autorizzazioni subordinate a impegni, l’Autorità ha accettato rimedi comportamentali, anche in caso di concentrazioni tra concorrenti diretti (il dato è inferiore al 20% nel caso della Commissione europea).

Nell’ambito della repressione di pratiche anticoncorrenziali, l’Autorità ha fatto esclusivamente ricorso a rimedi (i) comportamentali o (ii) “quasi-strutturali” (ossia rimedi di natura comportamentale che però determinano una modificazione permanente nella struttura del mercato, ad es. nel caso di obblighi di concessione di una licenza).

Lo Studio si concentra, infine, sul monitoraggio e sulla revisione degli impegni approvati dall’Autorità. Lo Studio evidenzia, innanzitutto, che le imprese si sono generalmente conformate agli impegni proposti dalle stesse (dal 2008 l’Autorità ha emanato soltanto 9 decisioni per inottemperanza agli impegni). L’Autorità sottolinea, tuttavia, anche le difficoltà associate al controllo continuativo dei rimedi di natura comportamentale, i quali richiedono sia all’Autorità, sia alle imprese coinvolte di mobilitare risorse significative. In particolare, nel contesto delle pratiche anticoncorrenziali, il monitoraggio di siffatti rimedi comporta (i) la designazione di un c.d. monitoring trustee, (ii) l’invio periodico di report, e, talvolta, (iii) la costituzione di un c.d. compliance committee. Nell’ambito del controllo delle concentrazioni, invece, il monitoraggio degli impegni viene generalmente svolto direttamente dall’Autorità, la quale può avvalersi di richieste di informazioni e consultazioni con i terzi interessati. Secondo l’Autorità, le difficoltà riscontrate nel monitoraggio potrebbero eliminare i vantaggi connessi alla maggiore flessibilità e immediatezza dei rimedi comportamentali, compromettendo la loro capacità di correggere e di preservare le dinamiche competitive.

Lo Studio conclude, pertanto, che i rimedi comportamentali hanno costituito senz’altro uno strumento utile per l’Autorità, dal momento che possono essere adattati a ciascun caso specifico e permettono di rispondere a preoccupazioni di natura concorrenziale in maniera rapida e, tendenzialmente, efficace. Tuttavia, siffatti rimedi richiedono un sistema di monitoraggio complesso e costoso, che, secondo l’Autorità, può eliminare i benefici derivanti dalla prima accettazione di impegni.

Alla luce di ciò, l’Autorità sta valutando un utilizzo maggiormente restrittivo dei rimedi comportamentali, che si tradurrà nel dare la precedenza ai rimedi quasi-strutturali nel contesto delle pratiche anticoncorrenziali, e ai rimedi strutturali nell’ambito del controllo delle concentrazioni. Un’ipotesi di lavoro che, da una parte, è in linea con l’approccio fatto proprio dalla Commissione europea, ma dall’altra rischia di non cogliere appieno le opportunità rappresentate da uno strumento più flessibile in grado di assicurare un più rigoroso rispetto del principio di proporzionalità.

Luigi Eduardo Bisogno
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Autorità indipendenti e Big Data – AGCM, AGCom, e Garante della Privacy pubblicano i risultati dell’analisi conoscitiva congiunta sull’uso dei Big Data 

Lo scorso 10 febbraio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato i risultati dell’indagine conoscitiva condotta congiuntamente all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) e al Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy) per esaminare le conseguenze del sempre maggior diffuso ricorso ai Big Data da parte degli operatori di mercato. Il rapporto finale esamina come l’utilizzo dei Big Data abbia un significativo impatto sia gli utenti che forniscono i dati, sia sulle imprese che ne fanno uso, e, di conseguenza, sui mercati. Da ultimo, il rapporto formula alcune raccomandazioni di intervento.

I soggetti (esperti ed imprese) partecipanti all’indagine sono stati interrogati relativamente alle aree rispetto alle quali essi percepiscono che l’utilizzo crescente dei Big Data possa mettere in discussione una piena tutela dei diritti. In particolare, sono state evidenziati i seguenti ambiti di interesse: (i) l’anonimizzazione dei dati personali che vengono incorporati nei Big Data. La tutela della riservatezza risulta particolarmente rilevante alla luce delle finalità di profilazione con cui possono essere impiegati i Big Data; (ii) la portabilità dei dati, ora espressamente regolata dalla General Data Protection Regulation (GDPR), fondamentale per assicurare la competitività del mercato; (iii) l’assoggettamento dei fornitori di servizi online a un regime di tutela dei dati raccolti in relazione ai servizi forniti analogo a quello a cui sottostanno gli operatori delle telecomunicazioni; e, da ultimo, (iv) la tutela del pluralismo dell’informazione, minacciato dalla disseminazione di informazioni su una pluralità di piattaforme dotate di un grado di affidabilità e di imparzialità variabile.

Tra le osservazioni effettuate dall’AGCM sugli effetti che la rilevanza dei Big Data può avere sul panorama vi sono alcuni punti su cui vale la pena di soffermarsi brevemente. In primo luogo, l’AGCM ha evidenziato l’idoneità del fenomeno Big Data – inteso come la diffusione di servizi che richiedono un simile tipo di risorsa per funzionare efficacemente – a costituire un’importante barriera all’ingresso su numerosi mercati. In particolare, oltre al dato grezzo, la cui raccolta, salvo casi eccezionali, può essere replicata anche dai concorrenti meno affermati, l’AGCM si sofferma sull’importante ruolo rivestito dagli algoritmi, di cui sono spesso titolari in via esclusiva i colossi dell’economia digitale, che rappresentano l’unico strumento per generare conoscenza utilizzabile partendo dai database grezzi.

In secondo luogo, l’AGCM si è soffermata sul fenomeno della massiccia espansione e consolidamento verticale e conglomerale manifestati dalle imprese leader nel settore digitale, particolarmente rilevanti alla luce (i) delle ampie economie di scala che permettono un efficace sfruttamento dei costi fissi caratteristici del settore; (ii) degli effetti di rete che le piattaforme digitali riescono a conseguire, rinforzando le barriere all’ingresso; nonché (iii) dell’importante incremento di valore subito dai dati raccolti da tali piattaforme grazie alla diversificazione delle fonti di origine dei dati. Relativamente a quest’ultimo fattore, l’AGCM pone l’accento sul fatto che la capacità di raccogliere dati, anche attraverso l’offerta di una molteplicità di servizi, ovvero del collocamento a diversi livelli della filiera produttiva, permette il massimo sfruttamento dei dati raccolti, grazie al valore aggiunto derivabile dall’interpolazione degli stessi, aumentando il potere di mercato dei soggetti di maggiori dimensioni.

L’indagine conoscitiva si conclude con alcune raccomandazioni di ampio respiro proposte dalle autorità coinvolte al legislatore per una maggiore tutela dei diritti, tra cui spiccano, in primo luogo, le raccomandazioni relative alla promozione di un quadro normativo che affronti le criticità individuate nel corso dell’indagine conoscitiva, anche incoraggiando la cooperazione internazionale per lo sviluppo di policy trasparenti ed efficaci; in secondo luogo, le raccomandazioni relative all’utilizzo del diritto antitrust per perseguire gli obiettivi della tutela del benessere del consumatore, della qualità dei servizi, dell’innovazione e dell’equità; e, da ultimo, la raccomandazione di istituire un coordinamento permanente tra le tre autorità, affinché si affianchi all’attività di enforcement che ciascuna autorità può condurre autonomamente, and un’adeguata attività di advocacy la cui realizzazione sia più efficace perché congiunta, sfruttando efficacemente le sinergie tra gli strumenti a tutela della privacy, della concorrenza, del consumatore e del pluralismo.

Riccardo Fadiga
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Diritti audiovisivi sportivi– L’AGCM ha approvato le Linee Guida per l’assegnazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni della Lega Serie A 

Con il provvedimento adottato in data 21 gennaio 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o l’Autorità) ha approvato le Linee Guida riguardanti la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle competizioni nazionali di calcio organizzate dalla Lega Serie A per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, presentate lo scorso novembre dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), così come previsto dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (Decreto Melandri).

Nel processo che ha portato alla loro approvazione, l’AGCM ha tuttavia osservato come i criteri individuati per la commercializzazione dei pacchetti non consentano allo stato attuale di determinare se saranno rispettati tutti gli standard prescritti dal Decreto Melandri e, pertanto, ha indicato alcuni principi cui LNPA dovrà attenersi in fase di concreta predisposizione degli stessi. Ogni altra valutazione da parte dell’AGCM è dunque rimandata al momento della concreta predisposizione dei pacchetti, che verranno esaminati con attenzione dall’Autorità alla luce delle linee guida individuate.

Stefano Castellana
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