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Newsletter

Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione

Tutela del consumatore/Pratiche commerciali scorrette e shopping card – L’AGCM adotta un provvedimento cautelare nei confronti di Sixthcontinent Europe

Nella sua adunanza del 25 febbraio scorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha adottato un provvedimento cautelare volto alla sospensione provvisoria delle pratiche commerciali ritenute scorrette a seguito dell’avvio dell’istruttoria (Avvio) nei confronti della società Sixthcontinent Europe S.r.l. (SixthCo.)

SixthCo. esercita attività di vendita di carte per gli acquisti (Shopping Card) mediante il proprio sito, previa registrazione degli aderenti e creazione di un apposito account. I comportamenti oggetto di contestazione consistono, in primo luogo, nella prospettazione ingannevole delle condizioni di adesione alla community, con specifico riguardo all’esatto funzionamento del sistema di SixthCo. e soprattutto ai vincoli imposti in relazione all’annullamento degli ordini. In secondo luogo, l’AGCM ha individuato possibili condotte aggressive relative sia al blocco unilaterale e ingiustificato degli account dei consumatori, sia al mancato rimborso delle somme versate per l’acquisto di tali carte e dei crediti maturati dalla partecipazione alla community.

Numerose segnalazioni hanno poi evidenziato che SixthCo. avrebbe posto in essere le condotte oggetto di contestazione anche successivamente all’Avvio. SixthCo. avrebbe infatti (i) ritardato l’attivazione delle Shopping Card rispetto a quanto previsto al momento dell’acquisto; (ii) modificato unilateralmente le condizioni di vendita chiedendo agli utenti il versamento di ulteriori importi; (iii) bloccato gli account in caso di lamentele riferite alla condotta di cui ai punti precedenti.

Sotto il profilo del fumus boni iuris, ossia della probabilità che i comportamenti oggetto di istruttoria possa risultare illeciti alla conclusione del procedimento, l’AGCM ritiene che quanto sopra descritto possa effettivamente risultare nella prima facie violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto tali condotte sarebbero idonee a ingannare e/o condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione alle condizioni di adesione e permanenza nella community, all’acquisto, alla fruizione delle Shopping Card e di altri benefici (quali sconti ed ulteriori utilità) derivanti dall’appartenenza alla community stessa.

Sotto il profilo del periculum in mora, ossia il rischio che in assenza del provvedimento cautelare i consumatori possano essere vittime di danni gravi e irreparabili, l’AGCM ha osservato che le condotte in commento sono caratterizzate, oltre che dall’attualità, anche da un elevato grado di offensività in quanto suscettibili di esporre gli aderenti alla community al rischio di una significativo pregiudizio nei casi di limitazione ingiustificata dell’accesso al proprio account o all’utilizzo delle Shopping Card.

Posto quanto sopra l’AGCM ha adottato un provvedimento cautelare con cui ha disposto che SixthCo. (i) sospenda il blocco degli account in assenza di puntuale specificazione delle relative motivazioni; (ii) si astenga da ogni attività diretta a impedire o limitare l’utilizzo delle Shopping Card già acquistate secondo le modalità di attivazione e fruizione originariamente previste; e (iii) trasmetta, entro dieci giorni, una relazione dettagliata circa le misure adottate per eseguire il provvedimento.

Sarà comunque necessario attendere il provvedimento finale (previsto entro il mese di maggio 2020) per vedere come l’AGCM valuterà nello specifico le condotte di SixthCo.

Mila Filomena Crispino
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Legal News/OCSE e diritto della concorrenza – Pubblicato il rapporto annuale “Competition Trends” sugli sviluppi del diritto della concorrenza nel mondo

Lo scorso 26 febbraio, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE; in inglese, OECD) ha pubblicato la prima edizione del rapporto annuale “OECD Competition Trends” (il Report). Il Report contiene numerose statistiche relative allo sviluppo del diritto della concorrenza, rappresentate attraverso una raccolta di dati che ha coinvolto le autorità della concorrenza di 55 giurisdizioni nel mondo, inclusa l’Italia.

Il Report si divide in tre sezioni. La prima descrive le tendenze globali generali relativamente alla diffusione di regimi di diritto della concorrenza, di budget delle Autorità, e di dimensioni dello staff, evidenziando che una sempre maggiore diffusione dell’attenzione al diritto della concorrenza (e la connessa crescita delle risorse umane dedicatevi) non è necessariamente accompagnata da corrispondenti maggiori stanziamenti economici.

La seconda sezione del Report descrive diversi aspetti dell’enforcement del diritto della concorrenza attraverso i dati raccolti in relazione ai cartelli, agli abusi di posizione dominante e al controllo delle concentrazioni. Anche in ragione del fatto che la maggior parte dei dati disponibili sono relativi esclusivamente agli anni compresi tra il 2015 e il 2018, rappresentando dunque un arco temporale limitato, risulta difficile evidenziare trend particolarmente significativi. Al contrario, sull’arco dei quattro anni considerati dalla maggior parte delle statistiche, si evidenziano andamenti ondivaghi e poco rivelatori relativamente a quantificazione delle sanzioni, numero di decisioni, rapporto tra decisioni favorevoli e sfavorevoli, etc.

La terza ed ultima sezione del Report è dedicata all’analisi delle sanzioni imposte per la partecipazione a cartelli di dimensione nazionale ed internazionale, e, in particolare, al confronto tra giurisdizioni che prevedono sanzioni penali, inclusa la reclusione, e quelle che non prevedono tale tipologia di sanzioni. Relativamente a quest’ultima sezione risulterebbe certamente interessante condurre uno studio più approfondito sulla natura delle sanzioni non penali a disposizione delle autorità garanti della concorrenza, nonché sul complesso rapporto tra sanzioni penali riconducibili alle medesime condotte colpite dalle sanzioni antitrust, per esempio, in Italia, relativamente alla turbativa d’asta pubblica (c.d. bid rigging).

In conclusione, il Report riporta numerose statistiche interessanti, ma servirà sicuramente ulteriore lavoro e la disponibilità di dati relativi a un periodo maggiore per svilupparne interamente il potenziale, e potrebbe progressivamente affermarsi come un appuntamento annuale di particolare interesse some fonte di dati e individuazione di trend significativi nel settore dell’antitrust enforcement a livello globale.

Riccardo Fadiga
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Intese e procedure di estradizione – L’Italia ha disposto l’estradizione negli Stati Uniti di una cittadina olandese coinvolta nel cartello sul trasporto merci per via aerea

Con la sentenza del 12 gennaio 2020, la Corte d’appello di Palermo ha disposto l’estradizione negli Stati Uniti della cittadina olandese Maria Christina “Meta” Ullings (la Sig.ra Ullings) – ex Vicepresidente dell’Ufficio Vendite e Marketing della società Martinair N.V. – al fine di assicurare il corretto svolgimento del procedimento penale avviato nei suoi confronti innanzi alla Corte Distrettuale per il Distretto occidentale della Georgia, con sede ad Atlanta (Corte Distrettuale), la quale aveva accusato l’interessata – con atto formale del 21 settembre 2010 –di aver preso attivamente parte ad un cartello pluriennale volto alla fissazione dei prezzi relativi ai servizi concernenti il trasporto merci per via aerea.

In particolare, secondo la ricostruzione operata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (il DoJ), la Sig.ra Ullings – che quale si trovava in vacanza in Sicilia al momento del fermo – avrebbe preso parte, dal mese di gennaio 2001 al mese di febbraio 2006, insieme ad altri 21 top manager (7 dei quali sono stati già condannati a scontare un periodo di reclusione) di oltre 22 società attive nel settore del trasporto merci per via aerea ad un cartello finalizzato a fissare e coordinare l’ammontare di determinati supplementi relativi, inter alia, al gasolio per aviazione (c.d. jet fuel), da applicare ai clienti statunitensi (e non solo) che si servivano dei servizi di trasporto aereo di merci. Alla data odierna, il DoJ ha emanato sanzioni di natura penale ai danni delle persone (fisiche e giuridiche) per un ammontare complessivo di oltre $1,8 miliardi.

A causa della sua condotta contraria alla normativa statunitense posta a protezione della concorrenza (il c.d. Sherman Act), la Sig.ra Ullings rischia di vedersi applicata una pena che prevede fino ad un massimo di 10 anni di reclusione, nonché l’imposizione di una sanzione pecuniaria di ammontare massimo pari a 1 milione di dollari (questa, in particolare, può essere aumentata – secondo quanto disposto dalla normativa in questione – al doppio del guadagno derivante dal reato o al doppio della perdita subita dalle vittime del reato, se uno di questi importi è superiore alla multa massima prevista dallo Sherman Act).

Il DoJ ha affermato che con la sentenza in parola (di cui al momento non sono disponibili gli estremi) l’Italia è divenuto il settimo Paese ad estradare negli Stati Uniti una persona responsabile di per una infrazione perseguita dalla Divisione Antitrust del DoJ ed il secondo a farlo esclusivamente sulla base di un’accusa relativa ad una violazione della normativa a tutela concorrenza. Sarà di sicuro interesse analizzare la motivazione della sentenza non appena disponibile, soprattutto al fine di verificare come ciò si concili con l’assenza nel nostro paese di sanzioni penali per analoghe condotte. Per il momento, la conferma ufficiale dell’estradizione da parte delle autorità italiane costituisce un ulteriore elemento a supporto delle pesanti conseguenze (anche sul piano individuale) del coinvolgimento in violazioni della normativa antitrust.

Luca Feltrin
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Procedura e diritto dell’Unione Europea – Nuove istruzioni pratiche per i procedimenti dinanzi alla Corte di Giustizia

Lo scorso 14 febbraio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CdG o la Corte) ha pubblicato la versione aggiornata delle “Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinnanzi alla Corte”(le Istruzioni) che entreranno in vigore il 1° marzo 2020.

Le Istruzioni (il cui penultimo aggiornamento risaliva al 2014) rappresentano, ai sensi dell’articolo 208 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia (il Regolamento), norme di esecuzione adottate autonomamente dalla Corte che completano il quadro delle norme processuali affiancandosi al Regolamento e allo Statuto della Corte (lo Statuto).

La riforma investe molteplici aspetti del procedimento ma, in particolare, tra i tanti, risultano di grande interesse le novità introdotte in materia di tutela della privacy delle parti e di ricorsi di impugnazione (con riferimento ai casi che beneficiano di un duplice grado di giudizio prima di essere sottoposte alla Corte).

Per quanto riguarda la tutela della privacy è bene ricordare che, prima della riforma, il procedimento veniva svolto mantenendo l’anonimato delle parti solo se queste ne facevano espressa richiesta. Il meccanismo introdotto dai nuovi articoli 7 e 8 delle Istruzioni, invece, prevede che l’anonimato delle parti venga garantito a prescindere da una specifica richiesta sia in caso di rinvio pregiudiziale, sia nei casi in cui sia stato concesso dal Tribunale dell’Unione Europea (il Tribunale), non rendendosi così necessaria una nuova istanza. Il nuovo articolo 32 delle Istruzioni, inoltre, ricorda che tutte le impugnazioni di cause già discusse davanti al Tribunale attengono di regola ai soli motivi di diritto e che, pertanto, le parti in sede di impugnazione devono astenersi dal menzionare elementi segreti o riservati a meno che questo non sia strettamente necessario ai fini della trattazione della causa.

Si noti che la Corte aveva già affrontato la questione dell’anonimato nei rinvii pregiudiziali con alcune raccomandazioni pubblicate nello scorso autunno con le quali dava indicazione ai giudici nazionali sulle modalità pratiche con le quali sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali (si veda la Newsletter del 18 novembre 2019).

Altre novità relative al procedimento di impugnazione riguardano l’adattamento delle Istruzioni a quanto previsto dal nuovo articolo 58-bis dello Statuto. L’articolo 58-bis è stato introdotto con l’obiettivo di agevolare l’attività di filtro di tutte le cause che beneficiano di un duplice grado di giudizio prima di essere sottoposte alla Corte (prima davanti a una commissione di ricorso interna all’ufficio o agenzia che ha emanato il provvedimento contestato e poi davanti al Tribunale). In questi casi i primi due gradi di giudizio generalmente esauriscono l’esame delle questioni di diritto e le relative impugnazioni innanzi alla Corte spesso vengono considerate inammissibili.

Per rendere più celere il controllo sull’ammissibilità di queste impugnazioni lo Statuto e le nuove Istruzioni prevedono che l’impugnazione delle sentenze del Tribunale su provvedimenti adottati dagli uffici e dalle agenzie che dispongono di commissioni di ricorso interne devono essere accompagnate da una separata domanda di ammissione dell’impugnazione di una lunghezza massima di sette pagine che deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di valutare l’ammissibilità dell’impugnazione in relazione alla sua importanza per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

In conclusione, la Corte, con questi aggiornamenti, ha riportato le Istruzioni in pari con le ultime novità in tema di regole processuali e di maggiore sensibilità alle esigenze di tutela della riservatezza.

Stefano Castellana
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